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ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

COMUNICAZIONE AI SIGG.RI DIPENDENTI DELLA SOCIETA’ M. BUSINESS S.R.L. IN A.S.

 Si informano i Sigg.ri Dipendenti della M. Business S.r.l. in A.S., attualmente in forza e sospesi in CIGS ai sensi dell’articolo 44 del D.L.109/2018 (c-d. Decreto Genova) che – nell’ambito delle azioni di sostegno previste dall’accordo del 18 novembre 2020 – in pari data sono stati firmati, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gli Accordi sindacali di ricollocazione ai sensi dell’articolo 24-bis del d.lgs. n. 148/2015, come introdotto dall’articolo 1, comma 136, della legge n. 205/2017.

Con questa disposizione è stata riconosciuta dal Legislatore l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione, previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015, a quei lavoratori che, rientranti in ambiti aziendali o profili professionali a rischio di esubero, ne facciano espressa richiesta all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

Conseguentemente, i lavoratori che, avvalendosi degli Accordi citati, faranno richiesta anticipata di assegno di ricollocazione ai sensi dell’articolo 24-bis non potranno fare ulteriore richiesta a seguito della cessazione del rapporto di lavoro e successiva maturazione dei requisiti previsti dall’articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

Il vantaggio di questa misura è quello di consentire ai lavoratori in questione, sospesi in CIGS, di richiedere anticipatamente, rispetto alla data di cessazione del rapporto di lavoro, il suddetto assegno ed essere, così, aiutati nella ricerca di un nuovo posto di lavoro; ottenendo i benefici di seguito indicati.

Secondo quanto previsto espressamente dall’articolo 24-bis sopra citato, ai lavoratori ammessi anticipatamente all’assegno di ricollocazione a seguito di accodo di ricollocazione non si applica invece l’obbligo di accettazione di un’offerta di lavoro congrua. Una offerta di lavoro potrà pertanto essere liberamente rifiutata da tali lavoratori, senza che ciò comporti conseguenze in relazione all’integrazione salariale percepita.

N.B. I Sigg.ri dipendenti interessati a fruire di tali opportunità devono, a pena di decadenza, presentare la relativa prenotazione entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo di ricollocazione e, quindi, entro il 17 dicembre 2020.

La prenotazione dell’assegno di ricollocazione si effettua accedendo al seguente indirizzo https://myanpal.anpal.gov.it/myanpal/, previa registrazione sul portale ANPAL.

ANPAL Servizi realizza attività di informazione rivolta ai lavoratori interessati da Accordi di Ricollocazione, allo scopo di illustrare loro le caratteristiche dell’Assegno di Ricollocazione, i suoi vantaggi, i servizi e i benefici ai quali hanno diritto se decidono di farne richiesta, la procedura da seguire per la prenotazione.

In condizioni normali l’attività viene realizzata attraverso sessioni informative in presenza; data l’attuale emergenza epidemiologica, è stato predisposto un webinar – pubblicato su Youtube all’indirizzo https://youtu.be/fWx6-qjE4iY a cui è possibile collegarsi.

Per ulteriori chiarimenti si rinvia alle Circolari ANPAL/MINLAV. del 7 giugno e ANPAL del 23 luglio 2018.

Imola, 2 dicembre 2020

Cordiali saluti.

I Commissari straordinari

Dott. Antonio Cattaneo         Dott. Giuseppe Farchione            Avv. Luca Gratteri